(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 53 del 9 novembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'Art. 2; Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l'Art. 41 rubricato: "Zone di addestramento, allenamento e gare per cani"; Ritenuto di dover disciplinare mediante regolamento le zone cinologiche in Sicilia; Udito il parere n. 121/1999 espresso dal consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 23 febbraio 1999; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 322 del 2 agosto 2001; Su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le aree del territorio agro-silvo-pastorale della Regione Sicilia individuate come zone cinologiche sono quelle che la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, indica per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia. 2. Le zone di cui al comma precedente vengono denominate zone cinologiche stabili e sono costituite da fondi contigui la cui superficie globale non dovra' essere inferiore ad ettari 10 e non superiore ad ettari 500 ed all'interno delle quali e' precluso l'esercizio dell'attivita' venatoria. 3. Le zone cinologiche stabili possono essere costituite anche all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrovenatorie.