(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
             Regione Sicilia n. 53 del 9 novembre 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto lo statuto della Regione;
    Visto  il  testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della Regione Sicilia approvato con decreto del
Presidente   della  Repubblica  28  febbraio  1979,  n.  70,  ed,  in
particolare, l'Art. 2;
    Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme
per  la  protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e
per  la  regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il
settore   agricolo   e   forestale",   e   successive   modifiche  ed
integrazioni,  ed  in  particolare,  l'Art.  41  rubricato:  "Zone di
addestramento, allenamento e gare per cani";
    Ritenuto  di  dover  disciplinare  mediante  regolamento  le zone
cinologiche in Sicilia;
    Udito  il  parere n. 121/1999 espresso dal consiglio di giustizia
amministrativa nell'adunanza del 23 febbraio 1999;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 322 del 2 agosto
2001;
    Su  proposta  dell'assessore  regionale  per  l'agricoltura  e le
foreste;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Le  aree  del  territorio  agro-silvo-pastorale della Regione
Sicilia  individuate  come  zone cinologiche sono quelle che la legge
regionale  1  settembre  1997,  n.  33,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, indica per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei
cani da caccia.
    2.  Le  zone  di  cui al comma precedente vengono denominate zone
cinologiche  stabili  e  sono  costituite  da  fondi  contigui la cui
superficie  globale  non  dovra'  essere inferiore ad ettari 10 e non
superiore  ad  ettari  500  ed  all'interno  delle  quali e' precluso
l'esercizio dell'attivita' venatoria.
    3.  Le  zone  cinologiche stabili possono essere costituite anche
all'interno   delle  aziende  faunistico-venatorie  e  delle  aziende
agrovenatorie.